Richiesta Pubblicazione di Matrimonio

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Responsabili del Procedimento : Geom. Angelo Battista Funzionario Amministrativo e Rag. Tripodi Marcella Istruttore Amministrativo

Tel. centralino 0966/964048 interno 1   Pec: protocollo.scido@asmepec.it   Email: scido.anagrafeaire@libero.it

 

 

CHE COS'E'

Il Codice Civile prevede che il matrimonio sia preceduto dalle pubblicazioni le cui finalità sono di:

accertare che i richiedenti siano in possesso dei requisiti e condizioni previsti dalla legge;

portare a conoscenza delle intenzioni delle due persone di sposarsi, affinchè chiunque sia a conoscenza di impedimenti al matrimonio possa fare eventuale opposizione.

Infatti le condizioni previste dalla legge per contrarre matrimonio sono le seguenti:

gli sposi devono aver compiuto 18 anni (art. 84 C.C.), salvo autorizzazione del Tribunale dei Minorenni (se comunque maggiori di 16 anni per gli uomini e 14 per le donne);

non devono essere stati interdetti per infermità mentale (art. 85 C.C.);

non devono essere presenti, a carico di uno dei due o entrambi, vincoli da precedente matrimonio valido agli effetti civili (art. 88 C.C.);

non devono sussistere vincoli di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo dispese previste dall'art. 87 C.C.;

non deve esserci stata condanna per omicidio, anche solo tentato, da parte di uno dei nubendi nei confronti del precedente coniuge dell'altro.

 

DOVE RIVOLGERSI

 

Ufficio dello Stato Civile

Indirizzo: Via XXIV Maggio, 22 _  CAP  89010 Scido (RC) -  Tel. centralino 0966/964048 interno 1   Pec: protocollo.scido@asmepec.it Email: scido.anagrafeaire@libero.it

Orario di Servizio: Martedì, Giovedì e Venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00, Lunedì e Mercoledì 8:00 – 14:00 e 15:00 – 18:00

 

 

 

COME CONTATTARCI

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COSA OCCORRE

Gli sposi, o uno solo di loro, o una persona appositamente delegata, Dietro appuntamento.

Alcuni documenti, non acquisibili d'ufficio, devono essere presentati dai futuri coniugi.

Si tratta di:

richiesta di pubblicazione da parte del parroco o del ministro di culto (per le cerimonie religiose);

in caso di cittadini stranieri, dichiarazione di nulla osta al matrimonio, in base alla legislazione vigente nel paese di origine, da parte dell'autorità competente;

decreto di ammissione al matrimonio rilasciato dal Tribunale per i Minori se uno o entrambi dei futuri coniugi sono di minore età e maggiori di 16 anni;

dispensa dall'impedimento temporaneo di cui all'art. 89 C.C. (vedi "nota bene") da richiedere al Tribunale nella cui circoscrizione si trova il Comune di residenza;

dispensa dall'impedimento in caso di sposi parenti o affini (da richiedere al Tribunale).

Una volta verificate le dichiarazioni rese con la richiesta di pubblicazione e acquisita la documentazione necessaria, l'Ufficio di Stato Civile procederà alla pubblicazione.

 

QUANTO COSTA

I richiedenti devono presentare una marca da bollo da € 16,00 che andrà apposta sul processo verbale di pubblicazione. Nel caso in cui uno dei due futuri coniugi sia residente in un altro comune, occorrono 2 marche da bollo.

 

QUANTO TEMPO OCCORRE

Una volta redatto il processo verbale, l'atto di pubblicazione viene affisso all'Albo Pretorio del Comune per 8 giorni consecutivi. Se uno degli sposi è residente in altro comune, l'Ufficiale di Stato Civile provvederà a richiedere la pubblicazione anche nel comune di origine (o all'autorità diplomatica competente del paese di origine in caso di cittadini stranieri).

Il matrimonio deve essere celebrato non prima di 4 giorni dalla data di scadenza delle affissioni e non oltre 180 giorni dalla data di inizio delle pubblicazioni. Una volta trascorsi 4 giorni dalla scadenza, l'Ufficiale di Stato Civile rilascia il certificato di nulla osta al matrimonio, da consegnare al ministro di culto in caso di cerimonia religiosa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile, Libro I, Titolo VI, "Del matrimonio";

DPR 3.11.2000, n. 396, "Regolamento di Stato Civile";

L. 27.5.1929 n. 847, "Matrimonio concordatario";

L. 24.6.1929, n. 1159, "Matrimonio di culti ammessi";

L. 11.08.1984, n. 449, "Matrimonio valdese";

L. 22.11.1988, n. 516, "Matrimonio avventista";

L. 22.11.1988, n. 517, "Matrimonio Assemblee di Dio in Italia";

L. 08.3.1989, n. 101, "Matrimonio ebraico";

L. 12.4.1995, n. 116, "Matrimonio Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia";

L. 29.11.1995, n. 520, "Matrimonio Chiesa Evangelica Luterana in Italia";

L. 31.05.1995, n. 218, "Riforma del sistema italiano di Diritto Internazionale Privato";

L. 01.12.1970, n. 898. "Disciplina nei casi di scioglimento del matrimonio".

Il Codice e i testi di legge sono disponibili sul sito www.normattiva.it.

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