Descrizione
Voto domiciliare
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. l del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. l,
convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009,
n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l'ausilio dei
servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del
seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni
di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione”.
Tali disposizioni si applicano, per l'elezione suppletiva in oggetto, nel caso in cui
gli elettori richiedenti, oltre che essere iscritti in una sezione elettorale del collegio
uninominale, dimorino nella stessa porzione di territorio comunale ricompresa
nell'ambito del collegio uninominale medesimo
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco/Commissario del proprio
Comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto
presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno
antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 18 agosto e lunedì 7 settembre
2026. Tale ultimo termine (7 settembre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto
costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente
con le esigenze organizzative del Comune stesso che deve provvedere alla raccolta del
voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo
dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve
essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria
rilasciata da un funzionario medico designato dagli Organi dell’Azienda Sanitaria Locale.
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. l del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. l,
convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009,
n. 46) sono previste in favore degli elettori “affetti da gravissime infermità, tali che
l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile” anche con l'ausilio dei
servizi di trasporto messi a disposizione dal Comune per agevolare il raggiungimento del
seggio da parte dei disabili, e di quelli “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni
di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne
l'allontanamento dall'abitazione”.
Tali disposizioni si applicano, per l'elezione suppletiva in oggetto, nel caso in cui
gli elettori richiedenti, oltre che essere iscritti in una sezione elettorale del collegio
uninominale, dimorino nella stessa porzione di territorio comunale ricompresa
nell'ambito del collegio uninominale medesimo
L'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco/Commissario del proprio
Comune un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto
presso l'abitazione in cui dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno
antecedente la data di votazione, ossia fra martedì 18 agosto e lunedì 7 settembre
2026. Tale ultimo termine (7 settembre), in un'ottica di garanzia del diritto di voto
costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di carattere ordinatorio, compatibilmente
con le esigenze organizzative del Comune stesso che deve provvedere alla raccolta del
voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare deve indicare l’indirizzo
dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico, e deve
essere corredata di copia della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria
rilasciata da un funzionario medico designato dagli Organi dell’Azienda Sanitaria Locale.