Descrizione
REGIONE CALABRIA
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
CAMPAGNA DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI
BOSCHIVI ANNO 2026
IL PRESIDENTE
RENDE NOTO
Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 22/04/2026 è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per
l’anno 2026, ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n° 353 – art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e Legge regionale 22 dicembre 2017 N.51 (Norme di Attuazione della Legge 21 novembre 2000
N. 353).
IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DECORRE DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE
È fatta salva la eventualità di estendere tale periodo in relazione all’andamento climatico. Durante la rimanente parte dell’anno, in presenza di rischio incendi legato a particolari condizioni climatiche, con apposito atto
regionale sarà dichiarato lo stato di pericolosità .
Dal 15 Giugno al 15 Ottobre, su tutto il territorio regionale si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti come integrate dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 193/2024.
É FATTO DIVIETO:
• di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
• di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
• di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
• di abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
I Comandi Militari nell’esecuzione di esercitazioni, campi o tiri devono adoperare tutte le precauzioni per prevenire incendi.
ULTERIORI DIVIETI E PRESCRIZIONI
1 Su tutto il territorio regionale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti:
a. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell’erba secca;
b. è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità , accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
c. l’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I
fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili.
È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
d. le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all’uopo attrezzate;
e. l’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;
ƒ. nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale
vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1°
ottobre e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi con le modalità previste dall’articolo 14, comma 8, lettera b) del
decreto legge 24 giugno 2014, n.91.
g. è consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di
spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell’intervento.
2 Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione dell’UOA – Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione. Difesa del Suolo per le seguenti finalità :
a. attività sperimentali a scopo di ricerca;
b. tutela di specie per le quali sia riconosciuto l’effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
c. gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;
3 La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista dai punti a,b,c di cui sopra sarà inoltrata all’UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa
del Suolo ai sotto elencati indirizzi, dandone contestuale comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e al Sindaco del Comune interessato:
a. UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per le provincie di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia) – Viale Europa Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro
b. UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Cosenza) – Contrada Vaglio Lise – 87100 Cosenza
c. UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Reggio Calabria) Via Modena – 89122 Reggio Calabria
La richiesta di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:
1. planimetria descrittiva della superficie interessata dall’intervento con indicazione dell’uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
2. descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall’intervento;
3. indicazioni sull’ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati)
4. descrizione tecnica delle modalità operative dell’intervento;
5. definizione esplicita delle finalità dell’intervento;
6. valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione successivamente al passaggio del fuoco;
7. dichiarazione di non significatività dell’intervento sulla conservazione del suolo.
L’operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all’entità e pericolosità dell’incendio e alle caratteristiche
della superficie interessata.
4 I Fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a un Km, possono essere autorizzate con ordinanza del
Sindaco, da comunicare all’UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli
di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l’attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio
boschivo.
DURANTE IL SUDDETTO PERIODO SARANNO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE:
5 nelle aree forestali all’aperto, l’utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
a. accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all’interno di aree pic-nic;
b. accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti;
I proprietari di terreni abbandonati e/o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendio. Le aree di cui sopra, vengono individuate dai
sindaci dei Comuni interessati che a loro volta tramite ordinanza disporranno tutte le misure atte alla difesa passiva dagli incendi. In caso di inadempienza provvederanno direttamente i Comuni.
SANZIONI: per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della legge 21.11.2000 n° 353, dall’art. 12 della legge regionale 22
dicembre 2017 n. 51, nonché con quelle penali stabilite dall’art. 11 della medesima legge.
NUMERO VERDE REGIONALE PER LA SEGNALAZIONE DI INCENDI BOSCHIVI:
si invitano tutti i cittadini, in caso di avvistamento di focolai di incendi, a telefonare tempestivamente al numero verde sotto indicato:
PORTALE DIFENDI AMBIENTE: https://difendiambiente.regione.calabria.it/
Le segnalazioni effettuate da apparati di telefonia fissa giungeranno direttamente alla Sala Operativa della Provincia da cui parte la segnalazione. Al fine di rendere più celere gli interventi, tutte le segnalazioni
dovranno indicare il luogo preciso ove è stato avvistato l’incendio (comune, località , ecc.) e, possibilmente, il tipo di vegetazione a rischio.
CATANZARO lì 22 Aprile 2026
IL PRESIDENTE
On.le Roberto Occhiuto
Il Piano AIB anno 2026 è reperibile su portale istituzionale della Regione Calabria al seguente link:https://www.regione.calabria.it/approvazione-piano-regionale-per-la-prevenzione-e-lotta-attiva-agli-incendi-boschivi-anno-2026/
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE
CAMPAGNA DI PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI
BOSCHIVI ANNO 2026
IL PRESIDENTE
RENDE NOTO
Che con Deliberazione della Giunta Regionale n. 185 del 22/04/2026 è stato approvato il Piano Regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi per
l’anno 2026, ai sensi della Legge 21 Novembre 2000 n° 353 – art. 3 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) e Legge regionale 22 dicembre 2017 N.51 (Norme di Attuazione della Legge 21 novembre 2000
N. 353).
IL PERIODO DI GRAVE PERICOLOSITÀ DECORRE DAL 15 GIUGNO AL 15 OTTOBRE
È fatta salva la eventualità di estendere tale periodo in relazione all’andamento climatico. Durante la rimanente parte dell’anno, in presenza di rischio incendi legato a particolari condizioni climatiche, con apposito atto
regionale sarà dichiarato lo stato di pericolosità .
Dal 15 Giugno al 15 Ottobre, su tutto il territorio regionale si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti come integrate dalla Giunta Regionale della Calabria con deliberazione n. 193/2024.
É FATTO DIVIETO:
• di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamme o elettrici per tagliare metalli nei boschi e nei terreni cespugliati;
• di usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o brace nei boschi o nei terreni cespugliati;
• di fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano;
• di abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
I Comandi Militari nell’esecuzione di esercitazioni, campi o tiri devono adoperare tutte le precauzioni per prevenire incendi.
ULTERIORI DIVIETI E PRESCRIZIONI
1 Su tutto il territorio regionale, durante il predetto periodo di grave pericolosità si applicheranno le seguenti prescrizioni e divieti:
a. è vietato inoltrare auto nel bosco e parcheggiare con la marmitta (specialmente se catalitica) a contatto con dell’erba secca;
b. è altresì vietato a chiunque, nel periodo di massima pericolosità , accendere fuochi sugli arenili e nelle fasce dunali o rocciose retrostanti;
c. l’accensione del fuoco negli spazi vuoti del bosco è consentita per coloro che, per motivi di lavoro, sono costretti a soggiornare nei boschi, limitatamente al riscaldamento e alla cottura delle vivande. I
fuochi debbono essere accesi adottando le necessarie cautele e dovranno essere localizzati negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili.
È fatto obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnerlo completamente prima di abbandonarlo;
d. le stesse cautele debbono essere adottate anche da coloro che soggiornano temporaneamente per motivi ricreativi e di studio, i quali sono obbligati a utilizzare le aree pic-nic all’uopo attrezzate;
e. l’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è vietato;
ƒ. nei castagneti da frutto è consentita la ripulitura del terreno dai ricci, dal fogliame e dalle felci, mediante la loro raccolta, concentramento in luogo idoneo e abbruciamento così come per il materiale
vegetale proveniente dalle potature di alberi da frutto e di olivo, salvo quanto disposto dalla L.R. 48/12, nel rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali e nel periodo compreso tra il 1°
ottobre e 31 marzo. Il materiale raccolto in piccoli cumuli è bruciato con le opportune cautele tali da non provocare innesco incendi con le modalità previste dall’articolo 14, comma 8, lettera b) del
decreto legge 24 giugno 2014, n.91.
g. è consentito l’uso del controfuoco come strumento di lotta attiva degli incendi boschivi. Il controfuoco, ove necessario e possibile, è attivato da chi è preposto alla direzione delle operazioni di
spegnimento, previa concertazione con tutte le autorità impegnate nell’intervento.
2 Trattamenti di fuoco prescritto sono possibili previa autorizzazione dell’UOA – Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione. Difesa del Suolo per le seguenti finalità :
a. attività sperimentali a scopo di ricerca;
b. tutela di specie per le quali sia riconosciuto l’effetto positivo del fuoco su particolari fasi del ciclo riproduttivo o nella creazione di favorevoli condizioni ecologiche;
c. gestione conservativa di aspetti storici e funzionali degli habitat e del paesaggio;
3 La richiesta di autorizzazione per una operazione di fuoco prescritto prevista dai punti a,b,c di cui sopra sarà inoltrata all’UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa
del Suolo ai sotto elencati indirizzi, dandone contestuale comunicazione ai Carabinieri Forestali competenti per territorio e al Sindaco del Comune interessato:
a. UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per le provincie di Catanzaro – Crotone – Vibo Valentia) – Viale Europa Cittadella Regionale – 88100 Catanzaro
b. UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Cosenza) – Contrada Vaglio Lise – 87100 Cosenza
c. UOA - Foreste Forestazione e Difesa del Suolo (per la Provincia di Reggio Calabria) Via Modena – 89122 Reggio Calabria
La richiesta di cui sopra dovrà essere corredata da una relazione tecnica redatta da tecnico appositamente qualificato e articolata nel modo seguente:
1. planimetria descrittiva della superficie interessata dall’intervento con indicazione dell’uso del suolo della stessa area e delle particelle adiacenti;
2. descrizione della tipologia vegetazionale interessata dall’intervento;
3. indicazioni sull’ubicazione delle fasce perimetrali di sicurezza e delle misure di protezione (personale di assistenza, attrezzature, veicoli utilizzati)
4. descrizione tecnica delle modalità operative dell’intervento;
5. definizione esplicita delle finalità dell’intervento;
6. valutazione di incidenza sulla riduzione del materiale combustibile presente e previsione del tempo di recupero spontaneo della vegetazione successivamente al passaggio del fuoco;
7. dichiarazione di non significatività dell’intervento sulla conservazione del suolo.
L’operazione di fuoco prescritto dovrà svolgersi in presenza di squadre antincendio, appositamente qualificate, in relazione all’entità e pericolosità dell’incendio e alle caratteristiche
della superficie interessata.
4 I Fuochi di artificio connessi con manifestazioni pubbliche a carattere locale, che interessino superfici boscate poste a distanza inferiore a un Km, possono essere autorizzate con ordinanza del
Sindaco, da comunicare all’UOA - Politiche della Montagna, Foreste, Forestazione e Difesa del Suolo, con la quale debbono essere illustrate tutte le prescrizioni necessarie per scongiurare pericoli
di incendio. Sono a carico del Comune gli oneri richiesti per l’attività di prevenzione, di controllo ed eventuale bonifica della zona, nonché il risarcimento di eventuali danni a terzi e al patrimonio
boschivo.
DURANTE IL SUDDETTO PERIODO SARANNO AMMESSE LE SEGUENTI DEROGHE:
5 nelle aree forestali all’aperto, l’utilizzo del fuoco per riscaldare vivande e cibi è consentito esclusivamente in giornate non ventose e nel rispetto di tutte le seguenti prescrizioni:
a. accensione del fuoco negli spazi appositamente realizzati all’interno di aree pic-nic;
b. accensione del fuoco con barbecue posti ad almeno 20 metri da zone boscate a vegetazione facilmente infiammabile e in zone pianeggianti;
I proprietari di terreni abbandonati e/o incolti sono obbligati a rimuovere i materiali che potrebbero essere causa o costituire pericolo di innesco di incendio. Le aree di cui sopra, vengono individuate dai
sindaci dei Comuni interessati che a loro volta tramite ordinanza disporranno tutte le misure atte alla difesa passiva dagli incendi. In caso di inadempienza provvederanno direttamente i Comuni.
SANZIONI: per le violazioni ai divieti di cui sopra, i trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative previste dall’art. 10 della legge 21.11.2000 n° 353, dall’art. 12 della legge regionale 22
dicembre 2017 n. 51, nonché con quelle penali stabilite dall’art. 11 della medesima legge.
NUMERO VERDE REGIONALE PER LA SEGNALAZIONE DI INCENDI BOSCHIVI:
si invitano tutti i cittadini, in caso di avvistamento di focolai di incendi, a telefonare tempestivamente al numero verde sotto indicato:
PORTALE DIFENDI AMBIENTE: https://difendiambiente.regione.calabria.it/
Le segnalazioni effettuate da apparati di telefonia fissa giungeranno direttamente alla Sala Operativa della Provincia da cui parte la segnalazione. Al fine di rendere più celere gli interventi, tutte le segnalazioni
dovranno indicare il luogo preciso ove è stato avvistato l’incendio (comune, località , ecc.) e, possibilmente, il tipo di vegetazione a rischio.
CATANZARO lì 22 Aprile 2026
IL PRESIDENTE
On.le Roberto Occhiuto
Il Piano AIB anno 2026 è reperibile su portale istituzionale della Regione Calabria al seguente link:https://www.regione.calabria.it/approvazione-piano-regionale-per-la-prevenzione-e-lotta-attiva-agli-incendi-boschivi-anno-2026/